La scuola paritaria non è una scuola statale in senso puro ma, allo stesso tempo, possiede caratteristiche diverse dalla scuola privata, non rientrando neppure in questa categoria. Le scuole paritarie possono essere pubbliche ma non statali, quindi possono erogare il Servizio Nazionale d’Istruzione. Per conoscere meglio la realtà delle scuole paritarie, come anche abbiamo avuto modo di leggere sul blog dell’ avv. Francesco Mollica, è importante affidarsi all’articolo 33 della Costituzione che, a tal proposito, afferma: “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”. Le scuole paritarie non sono sottoposte alla gestione dello Stato; pertanto, godono di totale libertà, potendo decidere autonomamente l’indirizzo culturale e didattico da seguire. Tuttavia, i titoli conseguiti presso le scuole paritarie sono equipollenti a quelli rilasciati dalle scuole statali.
Inoltre, le scuole paritarie possono essere gestite da enti laici o religiosi e, a differenza delle scuole pubbliche, non hanno l’obbligo della laicità. Per costruire una scuola paritaria, ci ricorda anche l’Avv. Filippa Mollica, sarà importante seguire un iter burocratico ben strutturato e avere requisiti ben precisi. Intanto, chi è interessato all’apertura di una scuola paritaria e al conseguente riconoscimento del titolo dovrà presentare la domanda agli Uffici scolastici regionali. Il responsabile di una scuola paritaria risponde della guida dell’istruzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell’Amministrazione, oltre a farsi garante dell’identità culturale del progetto educativo della scuola, grazie alle sue competenze professionali e alle sua qualità morali. Il soggetto che farà richiesta dell’apertura di una scuola paritaria deve possedere i seguenti requisiti: essere in possesso di un diploma di maturità; essere cittadini italiani; aver compiuto i 30 anni, mentre ci sarà bisogno di altri importanti requisiti per la costruzione di una scuola paritaria. I più importanti e rilevanti sono i seguenti: programmazione di un progetto educativo, che si ponga in scia dei principi fondamentali della Costituzione; programmazione dell’offerta formativa, che sia conforme agli ordinamenti e alle disposizioni legislative in vigore; essere in possesso di titoli relativi alla gestione e alla pubblicità dei bilanci; essere in possesso di ambienti, arredi e attrezzature didattiche caratteristiche della scuola e conformi alle norme in vigore; istituzione e funzionamento degli organi collegiali; accesso all’istituto scolastico assicurato a tutti gli studenti, a patto che questi ultimi siano in possesso di un titolo di studio valido e della giusta età per l’accesso alla classe richiesta; rispetto delle norme in vigore finalizzate ad una corretta integrazione degli studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio; pianificazione ed organizzazione dei diversi corsi di studio; personale docente correttamente abilitato alla professione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante stipulati nel rispetto della normativa vigente in tema di contratti collettivi nazionali di settore.
Il riconoscimento come scuola paritaria ha validità fino al momento in cui sussistono i requisiti necessari, oltre alla presenza dei principi di trasparenza, correttezza e legalità. Qualora un’ispezione accerti l’assenza dei giusti requisiti o la presenza di criticità non risolvibili o per cui non si interviene, l’Ufficio scolastico regionale competente può provvedere alla revoca della parità. La domanda per conseguire il riconoscimento della parità deve essere presentata agli Uffici scolastici regionali entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente e il riconoscimento di parità avrà effetto dal 1° settembre dell’anno successivo.